Dal Palazzaccio

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Sono state rese pubbliche le motivazioni con cui la Corte di Cassazione, lo scorso 16 luglio, aveva giudicato che Lucio, Francesco e Graziano non dovessero essere rinchiusi in carcere per gli artt. 280 e 280bis, rispettivamente «attentato per finalità terroristiche o di eversione» e «atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi».
I giudici della prima sezione penale hanno valutato che quanto emerso finora, durante i due processi di primo grado relativi all’azione contro il cantiere del Tav di Chiomonte del maggio 2013, faccia escludere che gli autori di questo sabotaggio volessero attentare alla vita o anche solo all’integrità di chi in quel momento si trovava all’interno del cantiere, e questo rende per loro priva di ogni fondamento la contestazione del 280. A rendere inconsistente il 280bis è invece la non idoneità di quel sabotaggio di arrecare un grave danno al paese e costringere le istituzioni a rinunciare alla Torino-Lione, come richiede l’art.270sexies perchè una determinata condotta possa essere giudicata terroristica. Non basta che gli autori perseguissero quest’obiettivo, ma è necessario che le loro intenzioni si concretizzassero in un’azione adeguata a conseguirlo.
Lo scorso 15 ottobre, il processo d’Appello contro Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò era stato rinviato proprio per consentire che fosse depositata questa sentenza. Vedremo quali influenze avranno queste motivazioni sul processo di secondo grado che riprenderà l’11 dicembre alle 9e30 all‘Aula Bunker del carcere delle Vallette.