Secondo grado

Sentenza1

Giorno di sentenza per il processo d’appello di Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, dopo le udienze a ritmo incalzante delle ultime settimane. Un folto gruppo di solidali si è trovato anche stamane per un saluto caloroso ai quattro e per aspettare insieme l’esito del secondo grado di giudizio fuori dall’aula bunker: qualche banchetto informativo, musica e un bicchiere di vin brulé per scaldarsi in mezzo alla caligine.

Non sono tardate ad arrivare notizie da dentro sulla linea accusatoria tenuta anche in quest’ultima giornata: il procuratore generale Maddalena ha voluto deliziare tutti collegando in maniera eufemisticamente balzana alcuni episodi storici inerenti al suo concetto di terrorismo. E così con un accenno all’episodio fatale del traliccio di Feltrinelli, uno alle bombe dei Ordine Nuovo sui treni, uno al cerchio e uno alla botte, ha reso palesi le sue ispirazioni derivanti dai fratelli Grimm più che da una puntualità storiografica.

Lasciando da parte l’argomentazione sui generis, il succo della questione è stato quello di cui vi avevamo già parlato e che è stato il filo conduttore di queste ultime udienze: ancor prima che sulla base del giudizio su un atto specifico, per il procuratore, il terrorismo dovrebbe essere giustificato in base agli effetti che una determinata azione ha sulle decisioni dello Stato.  In soldoni, se una lotta diventa efficace tanto da far retrocedere i governanti rispetto a una decisione presa, si dovrebbe entrare a piè pari nel campo del terrorismo.

Le parole di Maddalena non hanno scalfito il morale e sia dentro che fuori è stato buono, soprattutto quando, ritirata la corte per deliberare, i quattro compagni sono potuti uscir fuori. Qualche ora con amici e solidali a godersi un po’ di sole pomeridiano seppur immersi nell’ostilità di quel luogo.

La sentenza prevista per le 15 ha tardato di circa mezz’ora e quando è arrivata ha confermato quella del primo grado: tre anni e sei mesi e nuovamente il rigetto dell’accusa di terrorismo.

Per maggiori chiarimenti sarà necessario aspettare le motivazioni ma ci vorrà un po’ di tempo.

Intanto ci stringiamo ancora una volta attorno a Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, non traendo nessuna spinta motivazionale nelle sentenze di tribunale.

macerie @ Dicembre 21, 2015

http://www.autistici.org/macerie/?p=31750#more-31750

 

Ennesimo duro colpo per la procura, in appello confermata la sentenza della Corte d’Assise: non fu terrorismo!

La replica del Procuratore Generale Maddalena

Innanzitutto una replica sulla storia dei sabotaggi visto che la difesa ha notato la mia mancanza di cultura storica in tal senso, per carità non ho la pretesa di avere una cultura storica dei sabotaggi ma premetto che ad andare a leggere semplicemente su wikipedia che cosa s’intenda per sabotaggi e si trova scritto che le azioni di sabotaggio non hanno come primario obiettivo il maggior numero di morti ma non lo escludono, dico ecco qua, invece dei morti mettiamoci l’incolumità personale…. La mia memoria, quando ho parlato di ingresso nella storia del terrorismo dei sabotaggi, e ho fatto questo riferimento proprio perché ne hanno la cultura relativa, è stata fatta dagli imputati in questo procedimento, negli scritti, nelle lettere e nelle dichiarazioni spontanee, ecco la mia memoria andava e continua ad andare anche adesso qua… Chi è della mia generazione se lo dovrebbe ricordare, al famoso sabotaggio al traliccio di Segrate dove trovò la morte Giangiacomo Feltrinelli e a proposito del quale i brigatisti rossi tra cui Renato Curcio e altri ebbero a leggere in aula il 31 marzo del 1979 un comunicato del seguente tenore: “Osvaldo” (Feltrinelli) “Non è una vittima ma un rivoluzionario caduto combattendo. Egli era impegnato in una operazione di sabotaggio di tralicci dell’alta tensione che doveva provocare un black out in una vasta zona di Milano al fine di garantire una migliore operatività a nuclei impegnati nell’attacco a diversi obiettivi” e guarda un po’ anche qua c’era una manovra diversiva. Non avevo voluto esplicitare questo mio riferimento personale per non fare un’accostamento sicuramente ingeneroso ma sono costretto a farlo per ribadire che la parola sabotaggio non è una parola immune da riferimenti a terrorismo, tant’è vero che la si ritrova proprio nell’articolo 270 quater, codice penale, introdotto dall’art. 15 della legge che ha introdotto anche il 270 sexies perché in questo articolo sotto la rubrica “arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale” guarda caso la condotta incriminata è così descritta: chiunque, al di fuori dei casi di cui al di fuori del 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali etc etc etc. Ne deriva che il sabotaggio è considerata attività tipica per legge delle attività di terrorismo …  (…).
La mia memoria va a quello che successe l’8 e il 9 agosto del 1969… quando si parla di questo beh si fa riferimento a cose che sicuramente non sono estranee alla materia del terrorismo. Seconda annotazione: ovviamente nessuna confusione tra responsabilità individuale e responsabilità collettiva, come è stato detto e sostenuto. Gli imputati rispondono e debbono rispondere esclusivamente di quello che hanno commesso e nessuno e men che mai il sottoscritto pretende che siano processati impropriamente per fatti che non siano loro addebitati. Ma non si può ignorare che gli imputati sapevano benissimo il contesto…. la legge richiama il contesto in cui la loro azione si inseriva e sapevano benissimo, come risulta dalle loro orgogliose e come ho detto serie rivendicazioni in che contesto quest’azione si inseriva e sapevano che non era fine a sé stessa, non era un capitolo chiuso ed era destinata a proiettarsi nel futuro. E questo serve, lo dico soprattutto per i giudici popolari, per poter valutare in sede di commisurazione della pena in modo puntuale la gravità della condotta, l’intensità del dolo e tutti gli elementi di cui i giudici debbono tener conto ai sensi dell’art. 133 del c.p, nel determinare la pena. E allora mi limito a ricordare come dalla lettura delle lettere dal carcere che sono state pubblicate in internet emerga chiaramente il riconoscersi degli imputati nelle tappe più violente della lotta al TAV, come la battaglia del seghino, la liberazione di Venaus, la Libera repubblica della Maddalena e il 3 luglio 2011. In tali lettere vengono esposte le loro posizioni a proposito della pratica del sabotaggio.
Voglio fare una puntualizzazione per quanto riguarda le notizie di reato sui fatti pregressi: io confesso ed ammetto di non aver… dato che, a differenza dei difensori io non ho partecipato al processo di primo grado, certamente non ho avuto il tempo e il modo di leggere tutte le notizie di reato che sono entrate lì e quindi mi limito a dare atto che tanto in primo grado, quanto in secondo grado, è stato detto che le notizie di reato prodotte dai PM per la parte precedente i fatti del 14 maggio erano state indicate e riportate nel loro sunto… E’ stato fatto un lungo discorso dalla difesa sulla fattispecie della decisione quadro europea, mi pare 45 bla bla bla del 2002. Allora, premesso che la fattispecie di reato, e parlo sempre per i giudici popolari e mi scuso con i togati che queste cose le sanno, che la fattispecie di reato con cui voi vi dovete confrontare non è quella ipoteticamente ricavabile dall’art.1 della decisione quadro europea, ma quella prevista e punita dagli artt. 280, 280 bis e 270 sexies del codice penale. E , premesso questo, va comunque rilevato che i fatti che sono addebitati agli imputati rientrano assolutamente, ad avviso di questo procura generale, tra quelli che la decisione quadro individua tra i reati terroristici fatti che VENGONO CONSIDERATI reati terroristici e vengono indicati tali non per limitare le possibilità degli stati di individuarvi eventualmente ricomprendere diverse nozioni ma per individuare quelli che non possono essere esclusi dalla nozione, ed allora sono indicati tra questi attentati alla vita e all’incolumità di una persona, ma anche distruzione di vasta portata di luoghi pubblici o proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli. La difesa nega che ci sia stata una distruzione di vasta portata e repentaglio per le vite umane e conseguente perdita economica, osservo in proposito che qua si sta parlando di un attentato a un cantiere, non di un attentato ad una singola, un singolo compressore .. e rilevo che perfino la ordinanza del tribunale del riesame, la ordinanza che è stata citata, perché quella che ha escluso la finalità di terrorismo parla di “condotta di elevatissima gravità e connotata da un concreto rischio di lesione del bene incolumità personale” e dice che “si trattò di un vero e proprio attacco al cantiere dotato di caratteristiche di ESTREMA GRAVITA’, sia in relazione ai mezzi utilizzati sia in relazione ai potenziali danni a COSE e PERSONE, sia infine in relazione alle modalità organizzative”, cose che non dico io …. E in particolare si sofferma giustamente sulla situazione degli operai presenti nel cunicolo, a proposito del quale, dice sempre questa ordinanza che è indubbio che la condotta è stata altamente e gravemente pericolosa. Basti pensare, che a seguito dell’attacco e del lancio degli oggetti incendiari che nella previsione degli agenti doveva durare di più , si è verificato l’incendio del compressore posto all’ingresso della galleria nonché …. dei fumi all’interno del cunicolo dove si trovavano gli operai privi di altre vie di fuga, basti pensare che nei pressi del cunicolo vi erano altresì un deposito di carburante e un veicolo pickup poi rimosso da un operaio e comunque attinto da un principio di incendio. Ciò porta a ritenere che le conseguenze del gesto avrebbero potuto essere maggiormente lesive se si fossero generati più incendi, se la condotta come previsto dagli organizzatori si fosse prolungata, se il lancio delle molotov fosse continuato e il fumo fosse entrato all’interno del cunicolo era altamente probabile che si verificassero per gli operai situazioni altamente lesive visto che non avevano altre vie di fuga … Lo sottolineo perché può darsi che quello che sia stato detto dalla difesa sia esatto, quindi che il fumo non fosse stato convogliato attraverso quel famoso tubo che doveva portare l’aria, ma  questo indica come già quello che è venuto sia stato insopportabile per cui a fronte del rischio gli operai che erano dentro abbiano detto chiaramente di essere stati costretti a tentare di uscire nonostante la paura e il timore, ma meno male che non è stato convogliato perché sennò le conseguenze sarebbero state ben altre, ma mi pare difficile e improponibile pensare che anche questo fosse stato nel lancio di quel numero di molotov buttate lì fosse stato calcolato esattamente il punto in cui dovevano avvenire gli incendi in maniera da non far convogliare l’aria…. A sentire la difesa… se quella fosse un’impresa di lanciatori di coltelli che dovevano dimostrare quanto erano bravi ad andare a colpire il bersaglio o se era qualcosa di diverso.. (….).
La gravità del lancio di molotov, quel che è successo il 3-4 dicembre parliamo di tanti anni fa, due bottiglie incendiarie al Cairo dove sono morte, per effetto dei fumi, ben 16 persone come minimo. E voglio ricordare, così non ce lo si dimentica, che per le testuali parole tanto citate di Alberti Lucio in quella conversazione del 4 gennaio 2014 l’obiettivo era quello di bruciare almeno 1 camionetta degli “sbirri” e “due o tre mezzi del cantiere”. Quindi nel quadro di chi ha agito la cosa doveva avere queste proporzioni e questo indica chiaramente il tipo di pericolo a cui sono andati incontro le persone che operavano li’ …..  E voglio ancora ricordare che come per fatti di ben minori proporzioni e cioè per l’incendio di un solo furgone blindato dei carabinieri dopo che il conducente lo aveva abbandonato e quindi con la sicurezza che non era più a bordo e con quali episodi di danneggiamento di auto sia stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato, la numero 45646 del 2015 del 5 giugno scorso, sia stato ravvisato addirittura il reato di cui all’art. 419 cp cioè io reato di devastazione. Ed infine, e qui concludo, voglio ricordare come nella famosa decisione quadrto nell’art 1, dopo aver elencato le lettere a,b,c,d,e,f,g,h, ci sia un’ulteriore lettera i che indica tra le condotte che debbono essere qualificate come atti di reato di terrorismo anche quella di minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati dalle lettere da a ad h. Qui non siamo in minaccia di realizzare, qui siamo in minacce realizzate, per fortuna solo parzialmente, per fortuna interrotte da un inaspettato squillo di trombetta da stadio. Quindi si era in una situazione prevista dalla decisione quadro.
Per amore di precisione e per mettere i puntini sulle i, allora faccio presente che il dott. Petronzi ha dichiarato che 192 sono i metri in linea d’area dal cancello 4 al cancello 8. Posso anche aggiungere che per la precisione in realtà l’indicazione è inesatta e i metri sono 207 ma cambia obiettivamente poco. Questo per indicare che cosa? Non i metri quadrati in cui si è svolto il fatto ma il fronte dal quale è stato perpetrato il lancio verso mezzi e persone. Aggiungo e ribadisco ovviamente sulla base da quello che risulta dagli atti che 72 sono le persone complessivamente presenti nella parte alta del cantiere, volendo intendere la vasta area che va dalla control room di quell’epoca perché adesso è cambiata, presso area museale, cancello 3, fino al cancello 7 sito oltre il cancello 8. Per completezza potrei anche dire che alle 72 persone andrebbero sommati 10 carabinieri posti di vigilanza alla centrale idroelettrica ma essendo lontana non l’ho neanche menzionata. Aggiungo allora che le persone coinvolte direttamente dai fatti , proprio quelle che stavano nell’area attinta dalle bottiglie molotov, sono state comunque 41, cioè persone presenti nell’area ove si è sviluppato l’attacco e posso anche dire che… ho fatto l’elenco dei 10 carabinieri, due poliziotti e 3 militari ai cancelli 4 e 5, 10 poliziotti, 3 militari 2 operai ai cancelli 8 bis e 8, 9 operai nel tunnel e 2 militari sopraggiunti. E ribadisco che la zona oggetto dell’assalto è l’unica zona viva, 24 ore su 24, con presenza costante di persone, beni mobili e immobili. Se l’azione doveva essere diretta su dei beni c’erano zone dove si poteva andare senza rischio di trovare persone presenti. Quanto alla collocazione dei reperti debbo dire che si deve tenere conto che questa collocazione è stata fatta dalla polizia scientifica dopo che i fatti si erano verificati e già erano ripresi i fatti al cantiere, la firma del funzionario di PS parla di orario delle 6:30 del 14 maggio, quindi circa 3 ore dopo l’attacco, tant’è vero che poi si è dovuta fare dalla stessa PS delle correzioni per l’erroneo posizionamento dei reperti sulla planimetria del cantiere, perché sappiamo tutti quando una scena del delitto viene ad essere invasa da un numero indefinito di persone che possono toccare, spostare non rimuovere… per il fatto che ovviamente muovendosi lo stato dei luoghi non resta immutato. E comunque la difesa descrive poi come i lanci al cancello 4 su cui ci si appunta molto fossero inidonei a mettere a repentaglio l’incolumità in quanto i reperti molotov sono stati trovati all’esterno del cantiere, inoltre si sostiene che in quella zona era impossibile lanciare all’interno qualsiasi cosa perché era presente una rete della recinzione al viadotto… voi avete qui le fotografie scattate lo stesso 14 maggio e che posso farvi vedere un attimo per capirci su alcune cose… Ecco…. vedete  sopra il cancello 4.. una è finita contro il cancello, un’altra è andata dove vedete il cursore, il viadotto..  lì finisce la recinzione e vedete che la recinzione non c’è più e allora le molotov sono state lanciate dove recinzione non c’era.. quelle rimaste all’esterno sono una, finita sul cancello per errore di tiro e una che era andata troppo sopra, sul viadotto ed era poi caduta giù, non era esattamente un tiro di precisione… E lo dico perché in ogni caso sarebbe un’assoluta assurdità anche pensare che alcune molotov sarebbero state lanciate appositamente contro il cancello o la rete di recinzione in quanto lanciando la bottiglia contro il cancello e la rete di recinzione all’esterno, chi la lancia non solo non ottiene nulla nei confronti dei destinatari che chiaramente non sono tenuti lontano da delle bombe che si infrangono sotto il cancello. ma rischiano di farsi male loro perché rischiano di essere investite proprio dalle fiamme in caso di rottura di bottiglie … e non mi risulta che nella manifestazione di protesta, tra virgolette, ci fosse anche una manifestazione del tipo di quella di Jan Palach … La verità è che le  bottiglie sono state lanciate all’interno. E  voglio sottolineare, dato che il discorso che è stato fatto sul posizionamento delle persone è stato fatto dalla difesa riferendosi alla dislocazione degli operai per dire che erano distanze siderali rispetto a quelle del lancio per cui non c’era nessun rischio per la loro incolumità voglio sottolineare come le posizioni dei testimoni sono state ricavate dalle deposizioni fornite in udienza e riguardano le posizioni che avevano assunto all’inizio dell’assalto perché poi si sono mosse chi in un modo chi in un altro secondo le esigenze e quindi non è che fossero li a fare da bersaglio e non si muovessero, faccio presente che gli operai El Acham e Perri che non erano nel cunicolo hanno dichiarato che tanto poco si sentivano al sicuro che hanno avvertito la necessità di allontanarsi per mettersi al riparo, quindi non è che si sentissero in una situazione di intangibilità. E ricordo che per quanto riguarda il personale delle forze dell’ordine il Landricina, autista del mezzo della polizia, ha dichiarato che dovette evitare il proprio mezzo per evitare che venisse colpito quindi c’è questa situazione di pericolo. Invece gli operatori Occhilupo e Locicero, visti i soggetti sul cunicolo che lanciavano molotov, erano andati nella loro direzione per adempiere al dovere che avevano di cercare di interrompere l’azione delittuosa. E debbo dire che sono univoche le testimonianze dei carabinieri e delle FFoo ai cancelli 4 e 5 dove gli aggressori lanciano anche altre cose…. GLi artifizi pirotecnici sono usati nelle feste di paese, si, ma lanciandoli in aria, diverso è lanciarli ad altezza delle persone … Come per i razzi di segnalazione, ricordo che per quel tipo di razzo all’olimpico di Roma nel 1979 ci fu la morte di un tifoso colpito da uno di quei razzi lanciato dall’altra parte dello stadio con condanna che poi è stata mi pare di 6 anni di reclusione. Ora, per quanto poi in particolare riguarda… e su questo si è soffermata la difesa la deposizione del teste Pagliaro su cui tornerò, voglio prima di tutto riferire una cosa che mi pare fondamentale nella valutazione delle dichiarazioni dei testimoni presenti in quella circostanza e cioè che in un’emergenza di questo, voi avete visto lo scenario, è ovvio che le persone, non per egoismo ma per necessità sono costrette prima di tutto a badare a se stesse, a vedere cioè che cosa rischia di piombare loro addosso, sia a tutela della loro incolumità che per potersi muovere a soccorso degli altri o per fermare gli assalitori…. Ecco che allora è incomprensibile che uno non si accorga di quel che rischia di capitare all’altro anche se  l’altro è vicino.. perché si sta più attenti a quello che rischia di arrivare alla propria persona, se prendete due o tre persone che hanno assistito allo stesso fatto velo descriveranno in maniera diversa perché ciascuno percepisce quanto polarizzato dalla propria attenzione, quindi a meno di non voler supporre la malafede di qualcuno….  in questo caso sicuramente in buona fede, non vogliamo ipotizzare la malafede., riguarda soprattutto quel che riguarda la propria persona. Ed ecco che per il Pagliaro è estremamente significativo sia che sia lui ad averlo avvertito e non mi stupisce che un altro non abbia visto, sia perché Pagliaro riferisce, o dobbiamo pensare se lo sia inventato, anche di aver percepito il calore che proveniva dalle fiamme. Ma aggiungo che se è stato esattamente riportato quel che diceva Ibello è stato omesso quanto invece dichiarato dal militare Esposito Specchia che prestava servizio nella pattuglia FoxTrot dedicata all’area del cunicolo che il 13 giugno 2014 ha confermato il lancio di bottiglie incendiarie verso il mezzo in dotazione al suo caporale che era presente e che era appunto il Pagliaro.
(…) Quando si hanno i razzi artificiali si hanno quelle particelle luminose che si irradiano da tutte le parti, quando non c’è quella si è in presenza di artifici di altro tipo e non si possono confondere. Vengo al discorso sul dolo eventuale, dolo diretto. Ho sentito il professor Dominioni e sono contento che venga dato per pacifico dalla sua  arringa il fatto che per aversi la realizzazione di attentato di cui all’art. 280 sia necessaria e sufficiente la messa in pericolo delle incolumità e sul piano del dolo la consapevolezza di mettere in pericolo l’incolumità delle persone e questa consapevolezza si desume univocamente proprio dal tipo di condotte che sono state tenute, ammesso che si vogliano … gli atti preparatori diretti non in modo non equivoco.. dico subito che atti idonei diretti in modo non equivoco in relazione al reato in questa occasione ci sono stati sicuramente, atti che hanno messo effettivamente in pericolo l’incolumità delle persone e che sul piano dell’elemento soggettivo non potevano non essere presenti in chi ha ideato, organizzato, partecipato a quell’azione che è consistita nel lancio di tutto quello che è stato detto e come si è specificato razzi, fuochi artificiali, pietre, bottiglie incendiarie, non una o due ma un notevole numero.
La conversazione di Lucio Alberti. la trascrizione va letta nella sua completezza e deve essere oggetto di interpretazione… oltre ad essere contraddetta da quelle che sono le circostanze obiettive, le circostanze innanzitutto- Lì si parla dei quattro arresti, certo che al Savini e all’Alberti… ma quale grande operazione? Alla fine il tutto dopo averlo studiato bene, messo su l’organizzazione, poi ci troviamo che si è bruciato un solo compressore e si sono avuti come risultato 4 arresti che poi diventeranno 7 allora questo è un insuccesso e cosa viene detto dall’interlocutore? eh… si, l’azione era prevista per più minuti, bisognava incendiare almeno una camionetta degli sbirri, almeno due…tre del cantiere.. non solo il compressore… però …. però dice eh…, il significato politico è anche che non abbiamo cagionato nessun danno alle persone. E’ un modo di rivalutare, e quindi ecco che l’operazione può essere considerata politicamente perché vi è l’ossessione del significato, del senso politico, va recuperata quest’operazione in quanto non ci sono state.. e questo viene presentato per cui non è così fallimentare l’esito. Ecco questa è la chiave in cui va letta la conversazione tra Lucio Alberti e il Savini Andrea, che porta certamente questo non metto in dubbio il discorso della sincerità ….

Discorso del 280 bis e del 280… in effetti ha ragione la difesa, è giusto che io accolga l’invito ad andare in pensione e lo farò… dopo questo, avevo detto una cosa inesatta e mi ero intortato allora cerco di essere chiaro adesso. E’ chiaro che quanto nel 280 che nel 280 bis noi abbiamo una condotta che deve essere sorretta da dolo diretto, non eventuale ma neppure intenzionale, anche se nel caso del 280 bis quello che sicuramente è è un dolo non solo diretto ma intenzionale nel senso che ho detto ed è chiaro che questa condotta deve essere idonea.. io chiamerò quasi a mo di equazione algebrica, la condotta “a” deve essere idonea a mettere in concreto pericolo l’incolumità delle persone e non sto qua a ripetermi perché ripeterei quel che ho detto sull’incolumità… Per essere però considerata come condotta di terrorismo deve essere idonea o per sua natura o per suo contesto a provocare l’evento b, grave danno per il paese, quindi dovete essere voi giudici a dire se la condotta in questione ha provocato un grave danno al paese. Se voi dite, seguendo la giurisprudenza del caso Adinolfi che ad onta dei richiami che ne vengono fatti in realtà afferma dei principi nettamente diversi dall’ordinanza num xxxx per cui il pericolo per l’incolumità fisica costituisce un grave danno perché la sua tutela è compito primario dello stato allora è chiaro che qua l’incolumità fisica di 41 persone rappresenterebbe un danno assolutamente grave per il paese a meno che la figlia dell’ing. Adinolfi non sia più nobile di 40 persone  tra operai e forze dell’ordine. Ma in ogni caso voi nello stabilire il danno grave non avete  a mio avviso alcun’indicazione, dovete ragionare con la vostra testa ma secondo i parametri costruiti per dire quando c’è un danno grave e allora al di là dei problemi delle incolumità fisiche delle persone, al di là del danno d’immagine, io dico subito che chiaramente in questo danno va considerata oltre a tutto quello, perché non mi è mai capitato di vedere che per tutelare un cantiere sia necessario mantenere per anni delle misure eccezionali, militarizzare la zona… è verissimo quel che ha detto la difesa, la zona è stata dichiarata sito strategico nazionale per consentire l’intervento dell’esercito ma è normale dover fare intervenire per anni l’esercito in misura di centinaia di persone al giorno per garantire in un paese democratico la effettuazione dei lavori? In Francia non c’è neanche una persona addetta alla vigilanza del cantiere.. E allora tutto questo, dato da tutte le voci che lo possono comporre a cui va aggiunto e considerato la lesione del metodo democratico se il metodo democratico per difendersi dalla rinuncia, giusta o sbagliata che sia, è costretto a mettere tutto questo impegno di persone e uomini e strumenti normativi e amministrativi che sicuramente non avrebbe messo in condizioni normali. Allora detto questo … questo è il danno grave che c’è, ci deve essere tanto nella condotta di cui all’art. 280 quanto al 280 bis. Dopo di che abbiamo che queste condotte debbono essere (tralascio il discorso del contesto etc etc)… bisogna che ci siano una delle tre finalità dal 270 sexies che sono indicate in alternativa tra di loro, piaccia o non piaccia sono indicate con la congiunzione O e non con la congiunzione E, chiamiamole C1, C2, C3 e lascio da parte il discorso delle altre finalità che possono essere introdotte da normative internazionali che in ogni caso si affiancano al novero delle condotte ma si affiancano al novero delle finalità….
Allora a me non pare che possa neppure mettersi in dubbio che i soggetti esempi abbiano operato quantomeno con la finalità che chiamerò C2, la seconda delle 3 indicate dal legislatore. Secondo la giurisprudenza che quest’ufficio contesta e che però non si ritrova assolutamente ad esempio nel caso Alibrandi… (…)  Secondo la giurisprudenza che qui si contesta non basterebbe accertare quella finalità ma anche l’idoneità della condotta a ottenere quella finalità di costrizione… Allora, detto che quando si parla di dolo specifico secondo la normativa è sufficiente che quella finalità ci sia e che l’idoneità della condotta sia indicata sul danno grave, a me non par dubbio che ci sia questa idoneità, tant’è vero che lo stato è stato costretto a militarizzare la zona con centinaia di uomini in più dopo questo attentato, dopo il comitato richiamato del 14 maggio  sono state mandate 200 persone in più quindi mi pare difficile negare idoneità ed efficienza della condotta a questo scopo.
Secondo questa giurisprudenza si vuole colorare la finalità C2 .. nella sentenza di primo grado deve essere letta in armonia…. ma in realtà non vuol dire che debbano essere presenti anche le finalità C1 e C3 e qua è di ostacolo il dato testuale previsto dalla legge (….). In più si vuol far rifluire per quello che riguarda la finalità che io chiamo C3, pericolo di sovvertimento delle istituzioni, destabilizzazione, diciamo il fine eversivo per essere più chiaro, lo si vuole far rifluire sull’elemento del danno grave e anche qua a me pare che non sia una operazione accettabile, ma dico di più… Ma anche ammesso tutto questo e ammesso che si debba parlare di un danno grave, se noi non ravvisiamo questo danno in un caso in cui abbiamo avuto l’assalto al cantiere che ha comportato e comporta tutto quello che abbiamo detto sul piano della risposta a cui è stato costretto lo stato e che non ho visto per nessun’altra emergenza pubblica perché non mi risulta ci sia stata in tanti anni una risposta di questo tipo, e quindi anche l’evento di grandi dimensioni in questo caso c’è …. (….cita un episodio addebitato a tifoserie di calcio nella capitale)

Capisco che siamo su un altro piano ma sul piano di un cantiere per un’opera strategica, con accordi internazionali, per cui ci sono voluti tanti anni di studi … ecco il non ravvisarlo qua mi pare che andiamo fuori dal mondo. Allora  (….) il terrorismo uccide la democrazia e il fatto che l’unione europea ammetta tra le finalità quello di coartare i pubblici poteri a fare o non fare.. è perché questo è il metodo democratico, che certamente si nutre della conflittualità , ma non si nutre delle bombe. Non ci sono bombe compatibili con il sistema democratico, e questo io credo che vada detto e che voi dovete tener presente sempre in confronto alla sentenza del caso Adinolfi. Ultima considerazione: voi siete giudici della più alta espressione della giustizia del distretto e lo siete in questo caso e come ho detto non siete assolutamente vincolati dalle ordinanze cautelari emesse in altro processo .. e dico di più, per quello che riguarda il fatto siete secondo il nostro ordinamento gli ultimi giudici perché sul merito neppure la cassazione può intervenire, voi siete i giudici che dicono la parola definitiva sull’attentato, sul dolo e sulle finalità in concreto tenute, la questione giuridica si pone poi per quanto riguarda le finalità su quello che è stato detto ma non avete nessun vincolo. E allora io credo che ciascuno di voi entrando in camera di consiglio si debba rendere conto che in casi del genere non è tanto o solo l’entità della condanna che conta ma anche i principi che vengono riaffermati ed un principio come quello democratico messo in pericolo da comportamenti di violenza perché, lo ripeto, non ci sono bombe democratiche, un principio che io chiedo alla corte di assise di appello di torino che ha nel merito la parola decisiva di riaffermare la tutela del principale valore di questa nostra società che in un paese come questo spesso rischia di essere dimenticato, disconosciuto e non riaffermato con il vigore che sarebbe necessario ecco perché confermo le conclusioni che ho già spiegato.

Risponde l’avv. Novaro

Novaro

Avv. Novaro: mi tocca recuperare i passaggi della mia arringa conclusiva.. mi sono preso appunto, sono 20 punti… tenterò di replicare a ciascuno di essi , succintamente, rimandandovi alla mia memoria.
Prima osservazione i sabotaggi: mi spiace se sono salito sopra le righe o sono stato offensivo rispetto ad una cultura storica, ma continuo a pensare che un conto sono i sabotaggi altra cosa sono i terrorismi… la storia del sabotaggio è tutta interna all’auto- organizzazioni delle classi operaie che hanno come strategia quella di cercare di bloccare la produzione, sabotaggio viene da sabot, lo zoccolo che veniva messo nei macchinari.. il PG ci parla di Feltrinelli, un tentativo di staccare energia elettrica alla città di Milano, 1972 io mi sono studiato la vicenda negli anni successivi, ed era il tentativo di bloccare l’erogazione della corrente a Milano ed è il sabotatore che muore, ma è sabotaggio ad un bene materiale che nulla ha a che vedere con l’incolumità fisica, è un accostamento ingeneroso e improponibile, dal 72 al 2015 sono passati oceani di storia anche delle ideologie e delle tecniche di opposizione, mi sembra di nuovo un’annotazione suggestiva ma che lascia il tempo che trova…. Il sabotaggio è stato usato dagli antifascisti durante la seconda guerra mondiale in tutti i paesi d’europa, in Danimarca l’hanno usato come strumento di resistenza all’occupazione fascista….
Quanto al riferimento normativo (mi perdo un pezzo)….. (…)
IL ragionamento che il PG chiama in ballo cioè il 274 … è assolutamente acqua fresca, perché allora anche il danneggiamento di beni immobili rientrerebbe nell’alveo delle condotte terroristiche… il sabotaggio in sé non ha nulla a che fare con il terrorismo…
Poi responsabilità collettiva e individuale, c’è una straordinaria confusione, questa vicenda si colloca nell’ambito di una vicenda collettiva molto più imponente che riguarda decine di migliaia di persone ma è questa vicenda che voi giudicate che deve avere l’idoneità … va collocata nella storia del movimento no tav, che fino al 13 maggio non era segnata da condotte di sabotaggio, però è su questa vicenda che dovete puntare il vostro sguardo inserendolo nell’ambito più complessivo… dietro questa vicenda ci stanno motivazioni importanti ma è comunque questa condotta nel suo contesto a dover determinare quegli esiti ..
Le lettere dal carcere,. la battaglia del seghino, Venaus, la libera repubblica… che altro non è che un presidio … che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, ma sono fatti che rimandano alla lotta no tav e il 3 luglio 2011 c’erano 80mila persone in Val di Susa ma questa è la dinamica, gli imputati si riconoscono in fatti commessi da imponenti manifestazioni popolari nell’ambito dei quali si inseriscono con la loro progettualità. Da quelle lettere si ricava una sorta di appartenenza identitaria rispetto alle vicende del movimento no tav che è popolare, variegato, ci sono dai cattolici agli anarchici e soprattutto di gente della Val di Susa… allora che dicano di far parte di quella roba mi sembra legittimo e significativo rispetto poi alla loro storia personale.
Le comunicazione di notizia di reato, trovavo incongruo fossero veicolate nel processo non come fatto storico, ma perché l’ordinanza in Assise diceva che non potevano entrare nel fascicolo perché gli atti di indagine non rientrano nell’universo conoscitivo dei giudici, la corte ha deciso di lasciare che facessero ingresso perché fosse noto che c’erano state delle manifestazioni, ma un conto è la narrazione, diverso è fare entrare dei fatti che non sono entrati perché non ci siamo confrontati in contraddittorio su ogni singola questione… Non c’è nessun legame diretto e non sono fatti che possono entrare in quella modalità, quindi invito la Corte d’Assise d’Appello a NON TENERNE CONTO.
La decisione quadro del 2002… continuo a pensare che i fatti che ci riguardano pochissimo hanno a che fare con la convenzione quadro dell’UE, perché quando si fa riferimento all’incolumità fisica si parla di attentati gravi e qui non ce n’è l’ombra.. possiamo riferirci in linea teorica alle molotov ma non artifici pirotecnici… Poi si fa riferimento alla lettera D, alla distruzione di vasta portata di strutture governative, non di attentati che potrebbero determinare la distruzione…. e che qui non siamo di fronte ad attentati che potevano avere queste conseguenze… dove sono le distruzioni di vasta portata a strutture governative in questo processo? NON CI SONO PROPRIO.
Poi ci sono una serie di citazioni, si fa riferimento al compressore dicendo che era molto vicino alla galleria, non possiamo dire quanto perché per spegnerlo era stato spostato quindi non sappiamo dove era stato collegato ma sappiamo che la galleria è di 100 metri, due volte quest’aula, quindi in linea astratta possono aver corso dei rischi infatti parliamo di dolo eventuale ma non c’è la volontà di esporre gli operai ad un danno per la loro incolumità… Il PM ha citato il pickup e parlato di un principio d’incendio ma i 4 operai che intervengono sul pickup dicono cose parzialmente diverse, uno dice che c’è un principio d’incendio e l’altro lo nega…. la storia processuale e la storia delle vicende non si fa con i se  ma si fa con quello che è capitato. Si cita l’ordinanza nonostante questa sia perentoria nel dire che qui di terrorismo non c’è manco l’ombra…. e lo dice in due casi diversi la Cassazione, mi sembrano importanti prese di posizione sul piano della valutazione concreta della vicenda, non si tratta di annotazioni di passaggio fatte in altre vicende…. è pericoloso prendere le massime di altri processi e travasarle da un processo all’altro. Qui la Cassazione ragiona proprio sul nostro caso, non sul processo Adinolfi o sui tifosi …  Poi il fatto che il PM vada avanti e parli dell’attentato al Cairo mi sembra un caso di debolezza della sua impostazione, è costretto a recuperare all’estero fatti… che non si capisce la conessione e sui quali non sono informato…. Poi cita un processo di devastazione e saccheggio che conosco bene perché lo sto facendo, perché si è aperto in una serie di rivoli, uno x una quindicina di imputati e siamo alle ultimissime battute e poi ci sono rivoli sparsi per imputati mandati a giudizio precedentemente. Mi verrebbe da dire al PGMaddalena venga con me quando ci sarà la sentenza perché il Dott. Maddalena ha minimizzato l’episodio… e non è così .. Lì contestano per un lancio di molotov contro un blindato che ha preso fuoco e poi c’è attentato alla vita di un carabiniere che esce dal mezzo, ma lì nessuno si è sognato di parlare di terrorismo, perché anche nei reati contro la personalità dello stato  (…)… Ma nessuno lì si sogna di contestare terrorismo o devastazione e saccheggio aggravata da terrorismo, perché non basta il lancio di molotov per ragionare sul terrorismo.
La dimensione del cantiere: noi ci siamo tutti stupiti quando abbiamo sentito che si parlava di 190 metri e ci sembrava doveroso ragionare sui metri quadri, oggi il PM ci dice che i metri non sono 192 ma 206 e sono di nuovo 72 le persone che stanno in quel cantiere. L’ordinanza del riesame dice che sono anche di più ma quelle che interessano a noi sono sicuramente in numero minore, Losco ha ragionato su quelli presente nella zona del compressore e in termini anche inferiori, ma il fatto storico questo è… un cantiere molto vasto, 5000 e rotti metri, le persone sono molte ma quelle coinvolte sono poche.
La collocazione dei reperti, qui le repliche del PM sono straordinariamente deboli, si dice “guardate che la polizia scientifica siccome intervenuta ore dopo potrebbe non essere così accurata”, ma se dalle 6:30 scrivono cosa hanno fatto significa che dalle 3:30 hanno perlustrato il cantiere e non con gente che passava e prendeva a calci le molotov…. gente che si muove, passa e sposta…. di fronte all’attenzione che la vicenda ha richiamato per quel che riguarda le FFOO… è impensabile pensare che le ffoo passino e si mettano a spostare le molotov…. Anche qui la Procura si ritiene autosufficiente, si basta da sola… non tiene conto quella distanza di 25 metri, non tiene presente che le uniche due persone visibili nelle immagini sono a 50 o 60 metri, se Pagliaro e altri soggetti lì non se ne vedono stavano a 50 metri dal lancio delle molotov… e se si ragiona del possibile lancio l’unico mezzo che si vede è posizionato tra quella sorta di stabilimento e la distanza è di 60 metri… ha un bel dire Esposito che l’ha lanciato contro il mezzo del caporale ma quel mezzo è lì e ci sono 60 metri. L’impressione è che si lanci in quella direzione, come ricorda Maddalena sull’immagazzinamento di percezioni in un momento di grande agitazione che può causare errori, quello che tentavo di dirvi io dicendo che la testmionianza è fisiologicamente una prova debole…. e allora incrociamo cosa dicono le persone e poi vediamo i dati obiettivi ma questa è l’operazione che non è stata fatta dalla procura in primo grado e non è stata fatta dalla procura generale in appello… per stabilire cos’è successo effettivamente e non possiamo farlo estrapolando frasi o con impressioni … i processi si fanno sugli atti e sulle fonti di prova ed hanno come risultanza quello che dice il riesame.. “i lanciatori stavano a 25 metri dal ritrovamento dell’ultima molotov e non è possibile che abbiano lanciato delle molotov contro qualcuno” e questo è già un azzoppamento straordinario all’impianto dell’accusa. Poi Maddalena parla delle correzioni fatte dalla polizia scientifica, certo, ma le ho segnalate io… la PS si è corretta ma i reperti sono stati rimessi in quelle zone li e poi indicate con grandi circoletti.. la PS aveva lavorato o troppo rapidamente o male se il problema è la dimensione dei circoletti ma il lavoro del ns consulente è stato chiarissimo e si è basato su quelle annotazioni, un quadro che ci facilita nella lettura delle diverse testimonianze. I lanci al cancello 4, anche qui… io forse un po’ troppo approssimativamente avevo tentato di citarvi delle testimonianze, Frattini parlava di due molotov una esplosa e l’altra no…. ma erano esplosi entrambi, a dimostrazione del fatto che la memoria tradisce (cita altre testimonianze in contraddizione con i referti e immagini video).
Spiega poi nuovamente la questione della manovra diversiva fatta al varco 4.. Maddalena aggiunge che i tiri sono stati fatti senza precisione, e questo significa che non c’era la volontà di aggredire l’incolumità fisica, c’è l’accettazione del rischio… ma non la volontà
La questione della collocazione dei referti è essenziale…. in particolare rispetto ai soggetti eventualmente esposti al rischio, posizionamento importante.
Poi il PG richiama Lambricina che dice “hanno lanciato anche contro i mezzi”.. ma a memoria ricordo che Lambricina parlò di artifizi pirotecnici e non certamente di molotov, perché dalla CAM1 non si vedono altri mezzi… allora citiamolo pure ma diciamo che io credo si riferisca ad artifici pirotecnici e se si riferisce ad altro c’è un dato obiettivo che taglia alla radice la testimonianza richiamata.
Poi Occhilupo e Locicero… che si muovono in un luogo distante da zona lancio molotov. Poi Ibello e Pagliaro… erano in tre, e sentito sul punto Ibello dice anche che le molotov quando sono arrivati erano già state lanciate…. invece il PM valorizza la testimonianza di Pagliaro che trova contrasti con le altre testimonianze, con i reperti, e con la sua stessa dichiarazione iniziale (annotazione) in cui diceva che non c’era… allora come si fa a stabilire se il suo ricordo è buono? Si incrocia con le diverse testimonianze ma un altro passaggio significativo è il confronto tra le dichiarazioni rese dal soggetto nel corso del tempo… la loro congruità.. la linearità nel tempo e questo è uno sterminio della testimonianza di Pagliaro, ha ragione Pagliaro sentito a caldo o nell’estate del 2014 a un anno e un mese dai fatti? Come facciamo a stabilirlo? (….)  Noi non c’eravamo e l’operazione che facciamo è questa.. la verifica con prove oggettive ….
I fuochi d’artificio… utilizzate alle feste di paese ma Maddalena dice che possono avere pericolosità elevata se sparate contro le persone, Maddalena dice che i lanci sono in parte a parabola ma c’è un problema che occorre mettere in campo perché i fuochi d’artificio sono stati lanciati in tantissime manifestazioni no tav e perché in quelle manifestazioni di quel tipo nessuno ha contestato terrorismo? Anche manifestazioni successive ne abbiamo avute tante, l’ultima addirittura è di settembre 2015, perché qui nessuno ha contestato attentato finalità terroristiche? Perché il fuoco d’artificio evidentemente non ha la capacità di generare i gravi attentati ai quali qui ci riferiamo (…)

(…) Per queste condotte quindi sicuramente rientrano le molotov in astratto e lo dico anche sulla scorta dell’orientamento che la procura ha tenuto in questi anni perché con tutte le manifestazioni con fuochi d’artificio non c’è mai stata una condanna per terrorismo…. Poi le distanze ci consentono di dire che sicuramente quella non era destinata a Pagliaro, il dato sul terreno non conferma…..

Sul dolo rimando alle osservazioni del prof. Dominioni ma anche a quelle contenute nell’ordinanza del riesame nella sentenza della Cassazione, Maddalena introduce il dolo intenzionale che riguarda il 280 bis ma sul resto le sue osservazioni di oggi non scalfiscono il ragionamento messo in campo dal collega alla scorsa udienza dove si parla di accettazione del rischio quindi di dolo eventuale ma mai di responsabilità diretta a mettere a rischio l’incolumità… Si cita poi Alberti … se voleva nobilitarne l’esito avrebbe potuto dire che facevano sfracelli e che avrebbero messo a rischio la vita degli operai o delle ffoo con cui le persone di area antagonista non hanno rapporti particolari… allora perché Alberti dice che non volevano fare male a nessuno, non nobilitandola ma svalutandola? Perché dice quello che è passato per la mente di questi signori quella notte, una cosa sicuramente pensata ma non nei termini raccontati in primo grado non tanto per la trombetta che suona ma per i movimenti sul campo, non sono terroristi che progettano chissà quale attentato e con freddezza, ma persone che fanno parte di un’area con militanza politica che hanno scelto di creare un danno al compressore …. con la consapevolezza del tutto evidente che stavano attaccando un cantiere costruzione dove si sta facendo un esperimento prodromico alla rete ad alta velocità che ha comportato interruzione dei lavori per una o due ore, quindi il tentativo era veicolare un’indicazione politica, una contrarietà forte alla legittimità contestata da tanti in val di susa e non soltanto gli anarchici ma c’era la consapevolezza che con quell’iniziativa non si sarebbero bloccati i lavori … con l’investimento che lo stato italiano ci ha fatto e con quella militarizzazione, quindi era un danno dal punto di vista politico…

Poi arriviamo ai reati di cui agli artt 280 e 280 bis. E qui non ricordo esattamente le parole del Dott Maddalena… mia fa specie che la procura si sia arrabattata nel corso degli anni per decidere qual è il danno a cui appendere il danno grave… incolumità, sistema trasporti, l’immagine, un po’ ovunque ma senza grandi esiti. Oggi Maddalena cita Adinolfi per il danno all’incolumità fisica, e io avevo contestato il fatto concreto (…) ma l’aggressione all’incolumità fisica non basta, perché c’è anche nella rapina, e non basta a creare un danno grave, è un po’ povera come argomentazione. Poi il dott. Maddalena ci dice “ma è normale militarizzare un cantiere?” e torniamo all’equivoco iniziale, la militarizzazione non è stata fatta per il 13-14 maggio ma c’è stata perché c’è un movimento popolare da 20 anni si battono contro quella roba lì, anche commettendo reati, ma il pericolo e la militarizzazione stanno in quello e non nei fatti del 13-14 maggio…. Dovete ragionare sulla capacità e idoneità di causare grave danno ma con le loro condotte… perché la zona è militarizzata dal 27 giugno del 2011 dove centinaia di persone presenti sono state cacciate a suon di manganellate e lacrimogeni, poi c’è stato il 3 luglio dove 80mila persone sono arrivate in val di susa e ci sono stati scontri … e poi avanti, da Venaus, con decine di migliaia di persone che hanno messo i propri corpi nel tentativo di ostacolare il cantiere… Ma qui si tenta di far rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta cioè la responsabilità collettiva dei movimenti.

Ci sono problemi politici, lo stato militarizza anche per rendere evidente la necessità di portare avanti quell’opera anche se c’è chi la contesta sul territorio, allora si militarizza per rendere concreto l’assoluta necessità di portare avanti ….

(…) Lo stato non rinuncia a quell’opera strategica in forza di quel 13 maggio, semmai in virtù di un ventennio di lotte poste in atto in Val di Susa ma sulla strategicità di quell’opera vi stanno e ci stanno prendendo in giro… si doveva costruire il TAV solo a saturazione della linea, si è contrabbandato di un’opera strategica prima per i passeggeri, poi passano anche le merci, ma quando mai le merci vanno ad alta velocità? Sono soldi anche nostri e vostri perché hanno deciso che quell’opera va fatta a prescindere… e si militarizza .. anche se è legittimo che ci sia gente che si oppone e contrappone, non è legittima la violenza e chi l’ha fatto pagherà per quella violenza ma questo è il quadro….

Allora quell’assalto del 13 maggio leggetelo pure nel contesto ma dev’essere quell’episodio a provocare il grave danno e non la lotta ventennale contro il tav che c’entra perché gli imputati se ne sentono parte, c’è un errore che distorce tutta la prospettiva. Abbiamo detto che non si processano i movimenti, allora quando ragionate il danno grave e la capacità di coartere le istituzioni voi dovete ragionare su quell’episodio… è quello che deve avere l’idoneità. mica tutto il resto, sennò processate tutto il movimento no tav o le persone che hanno fatto dei fatti violenti in quelle manifestazioni…. Ma deve essere quell’episodio ad avere quella capacità e siccome non si riesce a dimostrare che quella roba lì era idonea allora si dice ragioniamo sul complessivo, la militarizzazione e che lo stato non possa fare le proprie scelte, ma è del tutto naturale che ci si contrapponga… non è legittimo lanciare molotov ma non è terrorismo, lo ha detto il riesame e lo ha detto la corte d’assise in primo grado, non ragionate su altro.
Rispetto alla finalità C2 di cui ha parlato il PG, Maddalena ha ribadito sulla E e sulla O…. ho già tentato di spiegarvi alla scorsa udienza come di fronte ad una mancanza di tassatività .. (…)  Cosa dice la Cassazione… pag. 26 della prima sentenza, 28009 del 2014, un primo elemento per perimetrare e interpretare la seconda finalità è la scala della decisione potenzialmente imposta al potere pubblico. Dovrà trattarsi di un fatto talmente rilevante da (…) E’ il buon senso ad escludere che possa trattarsi di terrorismo….  Se la costrizione è evento paragonabile (…troppo veloce, non riesco a seguire nella lettura).

Quindi nessun tentativo di truffa delle etichette, il C2 lo si fa passare per C1 o C3, si ragiona sul C2 ma devo anche vedere cosa ci sta vicino… e alla cassazione va riconosciuta la straordinaria capacità interpretativa, ci sono articoli su moltissime riviste giuridiche, il prof. Dominioni parlava di seminari .. sicuramente è una sentenza attenta alle questioni interpretative… mi confronto con altri elementi della fattispecie per capire la rilevanza e la gravità di quel C2.

Nella prospettazione dell’accusa si gonfia il significato da dare all’episodio in questione, accettazione del rischio che qualcuno si potesse far male ma non si è fatto male nessuno, c’è stato il danno del compressore e lo si monta fino a farlo assurgere ad un fatto che può creare un grave danno al sistema paese e persino convincere le istituzioni a recedere dalla decisione dell’opera… ma tenete presente che dopo due ore riprendevano i lavori, ma voi misurate la distanza tra queste affermazioni…. è idonea a far retrocedere lo stato dalle scelte sull’alta velocità e dopo un’ora hanno ripreso i lavori? Nei pochi articoli comparsi, anche da un giudice che è stato a Torino e si è occupata di terrorismo, ha fatto un commento egregio ragionando sul fatto che in questo caso non si può parlare di costrizioni dei pubbici poteri..

Il terrorismo uccide la democrazia, dice il dott. Maddalena, come assunto ci possiamo anche stare ma questo non è terrorismo…  non uccide la democrazia, illumina degli aspetti che questa democrazia malata non è in grado di  illuminare da solo… il conflitto sociale lo diceva anche il PG rende più libera la democrazia. Poi parla di bombe, ma le bottiglie incendiarie non possono essere considerate bombe… quindi sulla scorta di principi complessivi di non facile pronuncia… avete il perimetro delineato dalla cassazione e dovete valutare questa norma su un fatto che è obiettivamente modesto rispetto a quei parametri e non può essere equiparato al terrorismo, e guardate che ha delle conseguenze straordinarie, da domani potrà essere terrorismo il conflitto sociale aspro davanti alle scuole, si apre un varco poi impossibile da chiudere, le norme non ci consentono di parlare di terrorismo, la cassazione non lo consente e se chiamiamo questo terrorismo allora non sappiamo domani cosa capiterà, perché tutto ciò che viene ritenuto scomodo dal governo potrà essere definito terrorismo… invece ci vuole una capacità offensiva straordinaria che qui non c’è.

Avv. Losco

LoscoNovaro

Comincerei a dirvi per prima cosa che il PG oggi ci ha letto un lungo passo dell’ordinanza del tribunale del riesame poi confermata dalla sentenza di cassazione nel luglio di quest’anno per dimostrare che nei fatti avvenuti quella notte ci sarebbe stato un grave rischio per l’incolumità delle persone che si trovavano all’interno del cantiere però ha omesso di ricordare che l’ordinanza del riesame ha escluso il riscontro di un dolo diretto ma ha parlato al limite di un dolo eventuale, accettazione del rischio, specificando che era limitata alla possibilità che il fumo sprigionato dal compressore potesse convogliare all’interno e quindi provocare rischi che però materialmente NON si sono verificati perché nessuno degli operai ha sofferto problemi in relazione al fumo che hanno dovuto respirare secondo la prospettazione della procura. Ma l’ordinanza del riesame però va letta nella sua interezza perché poi, successivamente al passo che è stato letto dal PG, l’ordinanza conclude che “impedisce di ritenere che oggetto delle condotte potenzialmente lesive fossero esseri umani” (…). Queste sono le conclusioni a cui è pervenuto il riesame e non quelle riferite oggi dalla Procura. Venendo ai fatti che ha riferito prima il PG in relazione alla ricostruzione fornita dalla difesa in merito all’accaduto, mi fa piacere che il PG abbia in qualche modo ridimensionato quel numero di persone perché se effettivamente erano presenti 72 persone in tutto il cantiere, nella zona antistante l’ingresso del tunnel c’erano 10 poliziotti, 3 appartenenti all’esercito e 2 operai quindi 15 persone e non 72. Ma come già dimostrato si trattava di persone ASSOLUTAMENTE DISTANTI DAL RAGGIO DI AZIONE delle bottiglie incendiarie, 50, 100 metri. Il PG parla di “distanze siderali” che sono comunque distanze importanti dicendo che bisogna considerare l’azione nel suo complesso e non la posizione statica.. Si, ma parliamo di un minuto e mezzo, un’azione fulminea, e le persone che si trovavano a 100 metri come El Acham o Perri, nel caseggiato, non è che quando ha visto il lancio si è ulteriormente avvicinato ma si è, si sono allontanati … e solo successivamente si sono avvicinati al compressore e Perri che si trovava all’interno non è che si avvicina per andare  a vedere il compressore, esce dal capannone e si allontana e va dietro il capannone dove poi viene raggiunto dal LUNGU. Per quanto riguarda quello che è avvenuto ai cancelli 4 e  5 prima è stato mostrato a questa corte una foto del cancello 4, da dove non risulterebbe nessuna rete, nessuna seonda rete. Ecco, la sussistenza della seconda rete non è un’invenzione delle difese ma è stato riferito da più testimoni presenti presso i varchi 4 e 5 e io vi invito a leggere nuovamente la deposizione del Carabiniere Rumma all’udienza del 14 luglio 2014 alle pp 100-101, la potete leggere nella sua totalità, il carabiniere RUMMA specifica che oltre alla prima recinzione ce n’è un’altra che dal cavalcavia, quindi si attacca al cavalcavia, giunge fino a terra. Tale circostanza si può evincere anche dai rilievi che sono stati fatti dalla polizia scientifica nell’immediatezza, come ci ha anche spiegato prima il collega Novaro. Nei rilievi fotografici 26 e nei successivi, 27, 28, sono stati fotografati i resti di quelle bottiglie incendiarie trovate all’esterno nella vicinanza del cancello 4… Nel rilievo numero 26 c’è una foto un po’ più panoramica rispetto a quella rammostrata oggi dal PG, si può notare la sussistenza di una prima rete, che è la rete esterna, sopra questa rete c’è  il filo spinato, la concertina ,e oltre si può notare una rete con una maglia diversa che effettivamente dalla foto 26 parrebbe scendere dal cavalcavia fino a terra .

Abbiamo già spiegato dell’azione diversiva…. per evitare contatto con ffoo. Un rilievo su alcune parole del PG relativo al fatto che non si può escludere che i reperti siano contaminati dal fatto che gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti alcune ore dopo. (…)

Ancora due osservazioni, testi El Acham, Perri, vi ho già riferito. Per quanto riguarda il teste Landriscina che se non sbaglio era l’autista di quel mezzo del reparto mobile, del daily che è stato nominato prima nelle repliche del PG, effettivamente sono andato a rivedere le trascrizioni relative alle sue dichiarazioni testimoniali all’udienza del 13 giugno 2015 a pag. 110 e seguenti (115) Landricina parla di fuochi di artificio arrivati nei confronti del mezzo del reparto mobile e non di bottiglie incendiarie, sulle bottiglie parla di quelle che venivano lanciate vicino all’ingresso del tunnel e che colpivano un compressore.

Ancora due circostanze… il PG ha fatto riferimento ad una triste vicenda che nel 1979 all’olimpico di Roma ha portato alla morte di un tifoso della Lazio, Vincenzo Paparelli, colpito da un razzo di segnalazione nautica. E’ vero, c’è stata una condanna a 6 anni per omicidio preterintenzionale, ma come io vi ho già… e tra l’altro si tratta di una suggestione che era già stata introdotta in primo grado dal consulente  La Sala, ma io mi ero già focalizzato su questo aspetto, vi avevo già parlato dei reperti diversi dalle bottiglie incendiarie e vi avevo già riferito che l’involucro esterno del razzo è stato trovato in un’area molto distante rispetto al cantiere… è stato fatto notare a La Sala e gli è stato chiesto se dal luogo di ritrovamento del razzo era in grado di determinare le modalità di lancio del razzo e ovviamente non è stato in grado di riferiere in che modo è stato utilizzare, quindi noi non lo sappiamo dire e non è corretto riferire una suggestione di questo tipo come è stato fatto oggi.

L’ultima circostanza.. il PG ci ha spiegato la differenza del fuoco successivo al lancio di una bottiglia molotov rispetto a cosa succede successivamente al lancio di un fuoco artificiale che provoca “corupscoli di luce” che poi si spengono, ed è quello che io ho cercato proprio di mostrarvi e farvi capire attraverso quella visione del filmato che poi ho prodotto alla scorsa udienza dove si vede che quelle due persone, che poi fossero Pagliaro, Ibello, Occhilupo, Locicero, cmq le più vicine alla zona di lancio erano a circa 50 metri di distanza in quel momento non erano attinte dal lancio di bottiglie incendiarie, quel bagliore … li’ non è stato ritrovato alcun residuo di bottiglia incendiaria e due perché si vede chiaramente dalla visione del video… si verifica quell’effetto spiegato dal PG… bagliore..corupscoli che poi svaniscono perché questo è l’effetto di un fuoco d’artificio quando viene lanciato.

Avv. Pelazza

AvvPelazza

Ho avuto la sensazione che il PG abbia una sorta di legame quasi coatto agli anni Settanta, al passato e questo induce ad un’impostazione scorretta di questo processo, che ha già avuto effetti perniciosi su questi imputati perché la contestazione loro della finalità di terrorismo ha comportato la detenzione per loro per un anno in alta sicurezza … La Corte di Strasburgo condannò l’Italia per elevato indice di vigilanza e l’Italia cambia nome con elevato indice di sicurezza (…). Il PG ci fa un racconto che a me fa venire in mente i geroglifici, c’è un appiattimento come i geroglifici che hanno solo due dimensioni… così di Feltrinelli, che aveva colto all’epoca il pericolo di un golpe, non era campata per aria la sua paura perché dicembre 1970 tentato golpe borghese, 1974 la rosa dei venti … cose grosse, tutto questo andrebbe ricostruito…. Sul punto della nozione di sabotaggio anche il legislatore ha tenuto conto del sabotaggio non a caso il legislatore è quello del 1930, il codice rocco, che prevede “arbitraria invasione o occupazione di aziende agricole o industriali, sabotaggio”…  Il PG fa riecheggiare nell’aula il problema della democrazia, ma io dico non ogni reato mette in pericolo la democrazia ma certe situazioni la mettono in pericolo. Ho citato l’altro giorno il tribunale permanente dei popoli, e dice sul punto democrazia “i governi sono al servizio di grandi interessi economici finanziari nazionali ed internazionali… si ignora il sentire vivo delle popolazioni colpite… ciò rappresenta nel cuore dell’Europa una minaccia grave allo stato di diritto ed al sistema democratico (…)”. E il PG si rivolge a questa corte dicendo “siete voi gli ultimi che potete dare un giudizio di merito”… come se dopo ci fosse rischio di diluvio e io chiudo questa breve replica notando come non c’è rischio di diluvio perché c’è il sole oggi.

Alle 12 l’udienza termina, il giudice preannuncia intorno alle 15 il rientro della corte per la sentenza.

Sono le 15:02, siamo rientrati da un po’ ma in aula non c’è ancora neanche il PG Maddalena… continua l’attesa.  15:07, ancora niente…. il brusio aumenta.

15:21, è appena entrato il PG Maddalena.

Sabotaggio, non terrorismo… Rientra la corte, con i giudici popolari ed inizia la lettura della sentenza da parte del Presiente, giudice Pasi. “In nome del popolo italiano….etc etc.. visto l’art. 605 del c.p. revoca la confisca e dispone la mediata restituzione agli aventi diritto delle cose sequestrate (specifica dettagli). Conferma nel resto… sentenza di primo grado, condanna gli imputati nella rifusione delle spese TELT (ex LTF)  liquidate in complessivi euro 2500. 90 giorni per il deposito della sentenza. L’udienza è tolta.

Viene confermata la condanna di primo grado. Sabotaggio, non terrorismo. Cosa dicevamo?

Simonetta Zandiri TGMaddalena.it

http://www.tgmaddalena.it/sentenza-appello-sabotaggio-non-terrorismo-diretta-aula-bunker-21-dicembre-2015/