Il Procuratore Generale di Torino definisce “fantasie” le accuse che ho rivolto all’operato della Procura di Torino sulle indagini TAV. Per lui è falso che i PM si sarebbero comportati diversamente a seconda che indagassero a favore dei no tav o contro di essi.
Le nostre statistiche dicono il contrario.
Non dico che dovesse leggere i materiali di un convegno tenutosi a Bussoleno nel 2013, i dati glieli ho sottoposti in tutte le istanze di avocazione che negli ultimi anni lui ha sistematicamente respinto.
Tra le varie cose, gli segnalavo che la Procura di Torino ha creato nelle sue procedure e moduli – non previsti dalla legge, né pubblicati sulle linee guida ufficiali della Procura (chissà perchè) una “MATERIA TAV” ed un “ARGOMENTO TAV”. Oltre all’arcinoto “POOL NO TAV” dei PM Caselli, Beconi, Ferrando per i primi anni, Quaglino, Pedrotta, poi Padalino, Rinaudo, con il coinvolgimento di recente e per alcuni casi minori, di Arnaldi di Balme.
E gli dicevo una cosa ben precisa: che quando questo “POOL” procedeva per reati di uno stesso tipo, in particolare per le diffamazioni a mezzo stampa/internet, le discriminazioni erano un fatto tangibile, perché se le indagini erano aperte a carico di appartenenti al movimento ‘no tav’ (anziché attivati da appartenenti al movimento) la tempistica era eccezionalmente più breve.
A Maddalena ho segnalato casi concreti con tanto di numero di registro generale: ad esempio procedimenti per diffamazione assegnati al PM Padalino, alcuni a carico, altri nell’interesse di appartenenti al movimento.
Visto che Maddalena parla di “fantasie”, vediamoli, no?
In uno di quelli a carico si aveva iscrizione della notizia di reato 14 giorni dopo il deposito della querela da parte del “Si Tav” e chiusura indagini dopo 6 mesi e 1 giorno dal fatto (meno di 6 mesi dal deposito della querela, meno di quattro mesi dall’iscrizione della notizia).
In un altro, sempre a carico, si faceva iscrizione 11 giorni dopo la querela da parte del Si Tav e chiusura indagini a 5 mesi dal fatto (meno di 4 mesi dal deposito della querela, meno di quattro mesi dall’iscrizione della notizia).
Per contro – scrivevo al buon Maddalena -:
– la stessa Procura
– affidandolo allo stessissimo Pool No Tav
– medesimo PM Padalino
– nella stessa “MATERIA TAV”,
– nello stesso “ARGOMENTO TAV”,
– e per lo stesso tipo di reato (diffamazione)
in un procedimento nel quale i No Tav erano però persone offese da un Si Tav, faceva iscrizione 58 giorni dopo il deposito della querela e chiusura indagini a 16 mesi dal fatto (più di 15 mesi dall’iscrizione della notizia di reato, più di 15 mesi dal deposito della querela). Tre volte più lentamente, e l’imputato certamente non si sarà stracciato le vesti.
Visti questi numeri, dicevo al Sig. Procuratore Generale Marcello Maddalena: la sperequazione è innegabile. E gli dicevo anche: lei avrebbe dovuto rilevarla, visto che rientra tra i suoi compiti secondo la Legge (l’art. 6 D.Lgs. n. 106/106 dice che il P.G. ha il compito di “verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo…”).
Le mie accuse quindi non sono fantasie, Sig. Procuratore Generale. E non mi stupisce che lei trovi fastidiosa la questione.
Perché lei, le sue posizioni sulla questione No Tav, le ha già platealmente espresse nelle aperture degli anni giudiziari e in interviste sui giornali, sposando una linea di politica giudiziaria integrata con quella del Pool No Tav. C’è terrorismo, rischio di ritorno agli anni bui, c’è sottovalutazione, eccetera. Teorie pesanti ma vecchie, antiquate, smentite da ogni tipo di giudice, dal riesame, dal Tribunale di Torino, dalla Cassazione, e nonostante ciò pronte a essere ancora una volta sostenute nel futuro processo d’appello per il caso del compressore bruciato.
Non ricordo di aver letto di suoi allarmi, all’apertura dell’anno giudiziario, per l’avvenuta penetrazione della ‘ndrangheta all’interno del cantiere TAV della Maddalena di Chiomonte. Né porsi pubblicamente degli interrogativi semplici; uno poteva essere questo: “ma se l’accordo Italia–Francia subordina l’opera alla precondizione che vi sia saturazione della linea storica, e questa saturazione non sussiste …come è possibile che i lavori proseguano?” Poteva lamentare la grave circostanza per l’amministrazione che in alcuni atti del progetto per TAV Torino-Lione fossero riportate circostanze false (visto che la linea storica è da anni tutto fuorchè satura, è falso scrivere nel Progetto preliminare 2010, Sintesi non tecnica “…onde fronteggiare la saturazione della Linea Storica”). Le forti prese di posizione riguardano i No Tav, e quasi nulla la questione Tav, di cui a Torino, si sussurra appena.
Per la cronaca: Maddalena non ha mai avocato una sola delle indagini in cui sono difensore e di cui ho chiesto l’avocazione perché andavano a rilento (o comunque non veloci come quelle di senso contrario). Quando in quei casi, finalmente – oltre i termini fissati dalla Legge – i PM si sono decisi ad esercitare l’azione penale o a chiedere l’archiviazione, ha poi respinto le istanze dicendo che…erano venuti a mancare i presupposti per l’avocazione.
Avv. Stefano Bertone