Terroristi! (2002)

HJGTY

Appena otto giorni dopo gli attentati contro il Pentagono e il World Trade Center, la Commissione europea ha presentato una Proposta di decisione quadro del consiglio sulla lotta contro il terrorismo, abbinata ad un’altra riguardante il mandato di arresto europeo. Queste disposizioni, che ricordano le leggi scellerate varate nel 1893-1894 per contrastare il dilagare della «propaganda col fatto» anarchica, consentiranno di qualificare come «terrorista» qualsiasi atto di contestazione esercitato da qualsiasi individuo. Esse chiariscono il senso dello stato di guerra decretato da Bush e avallato dalle istanze europee: la pace dei mercati, è la guerra sociale! Lo spauracchio di un terrorismo dai mille volti permette a padroni e governanti di fare a meno del formalismo democratico.

La commissione europea ritiene che, nello spirito delle attuali legislazioni di alcuni paesi («In Grecia, il codice penale e il codice di procedura penale sono stati sostanzialmente rimaneggiati a seguito della recente approvazione della legge n. 2928 del 27 giugno 2001. Il codice penale francese definisce terroristici gli atti che turbano gravemente l’ordine pubblico con l’intimidazione o il terrore. Il codice penale portoghese parla di pregiudizio agli interessi nazionali, di alterazione o sovvertimento del funzionamento delle istituzioni di stato, di costrizioni nei confronti delle pubbliche autorità e di intimidazioni alle persone o alla popolazione. Il codice penale spagnolo, come quello francese e portoghese, allude alla finalità di sovvertire l’ordine costituzionale e di turbare gravemente la pace pubblica. Un’espressione analoga, eversione dell’ordine democratico, è contenuta nel codice penale italiano»), «la maggior parte degli atti terroristici consiste in reati ordinari che diventano reati terroristici per via delle motivazioni di chi li commette: se la motivazione è alterare seriamente o distruggere i pilastri fondamentali dello stato, si tratta di un reato terroristico».

Essa si basa in primo luogo sul recente Terrorism Act 2000 britannico, che definisce il terrorismo come un’azione o una minaccia d’azione mirata a «influire sul governo o a intimidire la popolazione o una parte di essa», come «l’azione o la minaccia d’azione compiuta allo scopo di promuovere una causa politica, religiosa o ideologica». Per escludere una qualsivoglia connotazione politica di tali motivazioni, la commissione ricorda che la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977) del Consiglio d’Europa nega un carattere politico agli atti qualificati come terroristici e alle motivazioni dei loro autori, «considerazione importante ai fini dell’applicazione delle convenzioni di estradizione». Del resto, è chi detiene il potere a decidere il significato delle parole. Un «terrorista» viene definito tale in funzione delle sue «motivazioni», ma è chi detiene e gestisce l’autorità a decretare la natura di queste ultime.

Si può capire che simili amanti della semantica abbiano accolto l’11 settembre, con lacrime di circostanza, come un’autentica bazza. Accingendosi a stilare l’elenco dei «reati terroristici più gravi», i commissari, brave persone, notano che «la maggior parte di essi viene spesso considerata come un reato comune nei codici penali degli Stati membri».

Il regolamento del Consiglio prevede quindi che «quando sono commessi intenzionalmente da un individuo o un’organizzazione contro uno o più paesi, le loro istituzioni o popolazioni (intendendo per popolazioni anche le minoranze) a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali di tali paesi, tali reati siano considerati reati terroristici. Tra essi figurano, tra l’altro, l’omicidio, le lesioni personali, i sequestri di persona, la cattura di ostaggi, le minacce, le estorsioni, i furti, le rapine; la fabbricazione, il possesso, l’acquisto, il trasporto o la fornitura di armi o esplosivi; l’occupazione abusiva o il danneggiamento di infrastrutture statali e pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi pubblici e beni (pubblici e privati).

In quest’ultimo punto potrebbero rientrare, tra l’altro, gli atti di violenza urbana». Inoltre, «la diffusione di sostanze contaminanti o atte a provocare incendi, inondazioni o esplosioni che arrechi danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente; l’intralcio o l’interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse fondamentali; gli attentati mediante manomissione dei sistemi di informazione; la minaccia di commettere uno dei reati di cui sopra». Infine, «benché i reati terroristici commessi mediante computer o dispositivi elettronici siano apparentemente meno violenti, possono essere altrettanto pericolosi dei reati sopra menzionati e mettere a rischio non solo la vita, la salute e la sicurezza delle persone ma anche l’ambiente».

È facile notare come la ricchezza di questo elenco, che contempla sia gesti tecnologicamente sofisticati sia il semplice lancio di sanpietrini o il più banale dei furti, lasci pochi margini a chiunque sia coinvolto in qualche lotta radicale, persino di tipo rivendicativo. Anzitutto, per quanto riguarda il reato associativo, ormai attribuibile a chiunque: «si può affermare che un’organizzazione terroristica è un’organizzazione strutturata, di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici».

Ma, se è possibile, c’è anche di peggio. L’esposizione dei motivi, da cui è tratto l’elenco dei reati testé menzionati, non si attarda su altre disposizioni esplicitamente dettagliate negli stessi articoli della legge. È qui che ritroviamo la scellerata filiazione che ci porta ad evocare le leggi emanate contro gli anarchici alla fine del XIX secolo.

Infatti la nuova legge intende reprimere l’istigazione a commettere un atto considerato «terroristico». Detta istigazione, la cui definizione è lasciata beninteso alla creativa valutazione dei magistrati, è messa sullo stesso piano della partecipazione propriamente detta. Questo inedito reato di «terrorismo» sarà punito con una pena minima di sette anni di detenzione. La semplice minaccia (non definita, naturalmente) di commettere uno dei «reati terroristici» vale due anni di prigione come minimo. L’articolo 4 della legge è laconico: «Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che l’istigazione, l’aiuto, il favoreggiamento e il tentativo di commettere reati terroristici siano punibili».

Durante la seduta della Camera dei deputati francese, tenutasi il 23 luglio 1894, il socialista Charpentier criticava il carattere volontariamente elastico delle nozioni di provocazione e di incitamento: «Non c’è nulla nel termine “provocazione” che permetta ai magistrati di condannare con certezza; saranno consegnati all’arbitrio della loro valutazione che dipenderà dalle circostanze; saranno loro a far nascere le circostanze… Ma cosa significa la parola “incitato”? Il vocabolo, in diritto, è assolutamente sconosciuto». Votata nel clima emotivo generato da una ondata di attentati anarchici, senza nemmeno essere stata stampata e distribuita ai deputati, la legge del 28 luglio 1894 riguardava coloro che «a scopo di propaganda anarchica… Sia attraverso la provocazione sia attraverso l’apologia [avranno] incitato una o più persone a commettere un furto o i crimini di omicidio, saccheggio, incendio…».

A completamento delle leggi del 12 e 18 dicembre 1893 sulle associazioni formate allo scopo di «preparare dei crimini contro persone o proprietà», essa permise di perseguitare rivoluzionari (soprattutto anarchici) e di imbavagliare la loro stampa. Vale la pena ricordare che queste leggi, ora in pratica ripristinate, vennero abrogate nel dicembre del 1992, ossia un secolo dopo!

Istigazione, incitamento: è evidente che simili concetti permetteranno di criminalizzare pesantemente qualsiasi atto di contestazione e di solidarietà sociale, compresi i cosiddetti «reati di opinione» commessi dagli autori di volantini, manifesti, articoli di giornale o di scritti in rete, che esprimeranno giudizi troppo condiscendenti nei confronti di atti «terroristici».

Il mandato europeo di perquisizione e d’arresto

Una volta allestiti alla bell’e meglio l’elastica definizione di «terrorismo» e l’arsenale penale deputato a sradicarlo, non restava che dotare l’Unione Europea di un mezzo d’azione comodo e rapido per assicurare la circolazione controllata e forzata delle persone sospette. È l’oggetto della proposta che istituisce un mandato europeo di perquisizione e d’arresto, che ogni Stato membro potrà far applicare da qualsiasi altro Stato, anche nei confronti di uno dei suoi cittadini residenti all’estero. Il consiglio europeo, già nell’ottobre 1999, aveva deciso di abolire la procedura formale di estradizione tra gli Stati membri «e di sostituirla con il semplice trasferimento». Quindi, il 5 settembre 2001, con una risoluzione il Parlamento europeo ha invitato «il Consiglio ad adottare una decisione quadro per l’abolizione della procedura formale di estradizione, ad adottare il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, comprese le decisioni preparatorie in materia penale relative ai reati terroristici, ad attuare il “mandato europeo di perquisizione e di arresto”».

Questo nuovo mandato – che colpirà in primo luogo i rifugiati politici e i clandestini – annulla e sostituisce le vecchie procedure di estradizione, giudicate lunghe e obsolete, di cui elimina in particolare il ricorso amministrativo. Esso «permette di arrestare e di consegnare una persona che sia stata oggetto in uno degli Stati membri, o di una condanna definitiva a una pena detentiva di durata superiore o uguale a quattro mesi, o di una decisione preprocessuale che ne autorizzi la detenzione, quando il reato per cui è perseguita è punibile con una pena detentiva superiore ad un anno».

Poiché le pene previste per i nuovi «reati terroristici» vanno da due a venti anni di prigione, è possibile che il ricorso al mandato d’arresto europeo avverrà con particolare frequenza.

Facciamo qualche esempio. Un manifestante francese che è stato identificato a Genova potrebbe essere arrestato a Parigi su mandato di un magistrato italiano, senza che le autorità francesi possano opporvisi (supposto che lo desiderino). L’autore di un testo di denuncia dell’assassinio di Carlo Giuliani, diffuso via Internet all’indomani della tragica morte del rivoltoso genovese, può essere convocato da un magistrato che lo potrà incriminare per istigazione alla violenza urbana definita «terrorista». Poco importa se chi non avesse apprezzato l’operato delle forze dell’ordine italiane non ha mai messo piede in Italia. Il magistrato sarà in ogni caso libero di procedere nei suoi confronti, dato che il suo testo era visibile a Genova e che spetta al magistrato competente valutare l’opportunità dell’incriminazione. Naturalmente, le combinazioni sono innumerevoli: potremmo immaginare l’arresto di uno spagnolo a Roma su mandato di un giudice tedesco, e così via.

«Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire, nelle relazioni tra gli Stati membri, tutti gli strumenti anteriori relativi all’estradizione, ivi comprese le disposizioni della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen che trattano questa materia». Una volta combinati, la ridefinizione di «terrorismo» e la creazione del mandato di arresto europeo non avranno come conseguenza solo di rendere più agevoli le abituali procedure di estradizione, ma aprono un campo interamente nuovo alla repressione, in base alla valutazione e all’iniziativa dei singoli magistrati.

Alcuni giuristi democratici non hanno mancato di segnalare che il principio, rivendicato dalla commissione, del riconoscimento da parte di ogni Stato membro della legislazione penale integrale degli altri Stati, potrebbe condurne qualcuno ad applicare delle leggi straniere abbandonate dal proprio codice penale. Gli esempi citati riguardano l’aborto, il consumo di droghe, l’eutanasia. Al fine di prevenire questa critica, è previsto che ogni Stato possa presentare un elenco di eccezioni, cioè di comportamenti depenalizzati in seguito a «dibattito democratico». D’altra parte, leggi poco applicate o anche totalmente cadute in disuso proibiscono ad uno Stato, per la loro stessa esistenza, di far figurare i relativi delitti sulla lista delle eccezioni.

Vengono le vertigini a pensare che il principio secondo cui «si presume che nessuno ignori la legge» d’ora in poi verrà moltiplicato per quindici legislazioni penali, di cui ignoreremo praticamente tutto. Infine, se è vero che questa nuova configurazione penale farà emergere alcune ambiguità locali, è anche vero che la tendenza del dominio nell’uniformare le varie normative – sociali, commerciali o penali – è di cancellare le specificità locali adottando quello peggiore come modello.

La guerra è la pace

La Casa Bianca l’ha annunciato. L’attuale guerra si distingue da quelle precedenti per il fatto che si svolge su tutto il pianeta (anche se le bombe sono per il momento destinate all’Afghanistan) e che indica come avversari tutti coloro che attaccano «il modo di vita americano». Questa guerra non avrà fine e utilizzerà dichiaratamente tutti i mezzi, compresi l’omicidio, la menzogna e la tortura. Viene così decretato lo stato di guerra permanente. Il «terrorismo criminale» fornisce una rappresentazione del male (e del peggio) abbastanza credibile per autorizzare il rilassamento delle precauzioni oratorie democratiche. Si ucciderà come ieri; si mentirà come sempre; si ricaverà un utile da tutto più che mai. Ma – ecco ciò che è nuovo – tutto avverrà alla luce del sole.

Che un governo democratico faccia ricorso apertamente e dichiaratamente alla violenza (contro le proprie popolazioni, e non più solo contro le popolazioni colonizzate o contro una classe «pericolosa» facilmente identificabile) senza che nessuno dei soliti progressisti a caccia di garanzie osi opporsi, per ragioni di forza maggiore: è questo a costituire una situazione abbastanza nuova e foriera di ulteriori conseguenze. D’altra parte, se il margine di manovra di una fattiva critica sociale rischia di restringersi notevolmente negli anni a venire, non per questo potrà mai essere ridotto a nulla.

Non sono le leggi a determinare i rapporti sociali esistenti: non fanno che esprimerli sotto forma giuridica. Il diritto è là per assicurare la riproduzione dei rapporti sociali e per affermarli, adattandosi ai rapporti di dominio che traduce in forma legale (basta pensare ai governanti italiani che si sono inizialmente allarmati contro il mandato di arresto europeo unicamente per ciò che concerne determinati reati di natura finanziaria, cioè quelli che li potrebbero riguardare da vicino). L’opportunità di una legislazione sociale repressiva, l’opportunità della sua applicazione o della sua sospensione, dipendono dal rapporto di forze sociali presenti e non dai mezzi polizieschi chiamati ad applicarla.

È stato più volte sperimentato che una legislazione repressiva non mira soltanto a colpire i conflitti sociali in atto, ma ad anticiparli minacciandone i possibili partecipanti. Ma in presenza di forti tensioni sociali, in presenza di un movimento sociale in espansione, intenzionato a battersi senza cedere al ricatto della paura, la legislazione repressiva viene sospesa per timore di eccitare ulteriormente gli animi. Le nuove euroleggi scellerate non fanno eccezione. Non sono state promulgate per difendere l’Europa da un reale assalto rivoluzionario, ma per prevenirlo. In questo modo indicano, in negativo, il percorso da seguire per sbarazzarsene.

(Tratto in buona parte dalla rivista francese Oiseau-Tempête)

[Hapax, numero unico sulla guerra al terrorismo, 2002]